Organi Collegiali

Pubblicato il: 13/09/2024

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Collegio docenti

Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico).

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

  • l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275)
  • l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.)
  • l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. eT.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178)
  • la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999)
  • la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett.c T.U., art. 2 OM 134/2000)
  • l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.)
  • l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275)
  • la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.)
  • lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.)
  •  la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999)
  • l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi
  • la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva

Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale formato dalle varie componenti dell’istituto; è composto da 8 rappresentanti dei docenti, 4 degli alunni, 4 dei genitori e 2 del personale A.T.A. che vengono eletti, per ciascuna componente, mediante consultazioni elettorali effettuate ogni tre anni all’interno dell’Istituto. La presidenza del Consiglio di Istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del consiglio ed avviene con votazione segreta. Il Consiglio d’Istituto ha potere decisionale su:

    • Il programma annuale e il conto consuntivo
    • L’adozione del P.O.F.
    • L’acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche
    • L’adattamento del calendario e dell’orario scolastico
    • La programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d’istruzione
    • I criteri generali relativi alla formazione delle classi.

 

Il Consiglio al suo interno esprime, mediante elezione, una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico. Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curare la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. Tuttavia, nulla vieta al Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni della giunta, che non ha potere deliberante in alcuna materia.

Consulta Provinciale degli Studenti

La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado; ogni consulta è composta da due rappresentanti di ogni istituto di istruzione secondaria superiore, eletti dagli studenti della scuola, il cui mandato ha durata biennale. Il compito principale della consulta è quello di garantire il confronto fra i vari istituti, mediante la realizzazione di progetti comuni, l’attivazione in rete di attività extracurriculari, la stipula di accordi con enti locali, ecc.

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